|
AREA AMMINISTRATIVA
STATUTO
torna
indietro
Art.9
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si insedia dietro convocazione del
Presidente uscente entro 30 giorni dal ricevimento delle nomine.
Nella prima seduta, presieduta dal Consigliere più anziano di età, il
Consiglio elegge tra i propri membri, con votazione segreta il
Presidente e il Vice Presidente dell’Ente.
Il Consiglio e’ convocato dal Presidente che lo preside e ne dirige i
lavori.
La convocazione dei consiglieri e’ disposta con l’invito scritto che
deve indicare la data, l’ora , la sede della riunione, e gli
argomenti da trattare.
L’avviso di convocazione va recapitato al domicilio dei Consiglieri
almeno tre giorni prima della seduta stessa, o in caso di urgenza
nelle 24 ore prima della convocazione.
Il Consiglio può deliberare su argomenti non compresi nell’ordine del
giorno se tutti i componenti sono presenti e nessuno si oppone.
Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono valide senza la
presenza della meta’ piu’ uno dei componenti il Consiglio. Il numero
legale deve perdurare durante la seduta, e ove venga a mancare, il
Presidente dichiara chiusa la seduta, che ne ordina la menzione nel
verbale.
Su ogni argomento in discussione ogni Consigliere ha facoltà
d’intervenire e di far inserire nel processo verbale la propria
dichiarazione.
Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario-Direttore
amministrativo dell’Ente, con funzioni anche di segretario
verbalizzante.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare chiunque
alle sedute per chiarimenti o comunicazioni inerenti agli argomenti
da trattare, anche su richiesta di un Consigliere.
I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono redatti
dal Segretario, firmati dallo stesso, da chi ha presieduto la
riunione, nonché dai consiglieri intervenuti.
Ciascun Consigliere ha diritto nel verbale che si facciano constatare
eventuali motivazioni di voto da lui addotte.
Tutti coloro che ne hanno interesse hanno diritto di ottenere a
proprie spese gli atti, in conformità alle leggi vigenti sulla
trasparenza amministrativa.
Art.10
Il Presidente e le sue competenze
Il Presidente e’ nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i
membri del Comitato stesso.
Il Presidente esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla
legge, dai Regolamenti statali e Regionali, dal presente Statuto e
dai Regolamenti interni.
In particolare ha:
1. la rappresentanza legale dell’Ente e cura i rapporti con gli altri
Enti ed Autorità
2. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, determinando
l’ordine del giorno delle sedute
3. Sovrintende all’esecuzione delle determinazioni del Consiglio
4. Svolge attività propulsiva delle attività del Consiglio di
Amministrazione regolandone i lavori
5. Sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le
Amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, e con ogni
altra Organizzazione interessata al campo di attività dell’Ente
6. Conferisce incarichi particolari ai singoli consiglieri
7. Per particolari motivi di necessita’ ed urgenza dispone per
l’esecuzione degli atti di competenza dei dipendenti in posizione
apicale, dagli stessi non compiuti
Art.11
Organo di Vigilanza
E’ istituito un organo di Vigilanza composto da:
Parroco di Civitanova Marche Alta
Art.12
Compiti organo di vigilanza
L’organo di vigilanza vigila sul rispetto dell’attività svolta
dall’Ente e sul corretto adempimento delle volontà della Testatrice.
Pagina
precedente |
Pagina successiva |