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AREA AMMINISTRATIVA
STATUTO
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RELAZIONE SULLE MOTIVAZIONI CHE
HANNO PORTATO ALLA REVISIONE DELLO STATUTO
L'Ente e’ stato fondato nei primi del 1800 con il nome “Orfanotrofio
Femminile, per il ricovero, mantenimento ed educazione di orfanelle
povere.
I fondatori, sacerdoti e laici, fecero ottenere un rescritto
pontifico del 12 giugno 1806, con il quale, si assegno' all'Ente le
rendite della soppressa confraternita di San Carlo di Civitanova
Marche.
Successivamente la direzione e l'amministrazione dell'Opera pia
passo' alla Congregazione di Carità.
Detta congregazione amministro' e diresse l'Orfanotrofio fino al
1890, successivamente in base all'art.1 della Legge 17.7.1890, che
ancora disciplina le IPAB, venne definito "Istituzione Pubblica di
assistenza e beneficenza”. Da tale data l’amministrazione passo’
all’Ente Comunale di Assistenza e Beneficenza.
Il 15.02.61, moriva la Marchesa Udina Giannina, ved. Ricci, che
lasciava all'Orfanotrofio Femminile tutti i suoi beni, in memoria di
suo figlio Paolo.
Rispetto allo statuto del 1885, le finalità e gli scopi dell'Istituto
sono variati, per adeguarsi al progresso, e all'evoluzione dei tempi.
Con lo statuto approvato con atto n.45 del 26.11.70, tuttora vigente,
si e’ estesa l’attività al recupero delle fanciulle minorate
psichiche.
L’Ente viene denominato Istituto Femminile Paolo Ricci.
L’evoluzione dei tempi e le modificate condizioni di vita richiedono
una ulteriore revisione dello statuto, in funzione anche
dell’ampliamento del concetto di orfano, in quanto non e’ orfano solo
chi non ha genitori, ma anche chi non e’ accettato dalla famiglia di
origine, chi e’ emarginato, disadattato, abbandonato, chi si trova in
una situazione di disabilità anche provvisoria.
Beneficiario dell’assistenza dovrà essere un povero”, e tale concetto
va naturalmente rivisto in relazione all’evoluzione che il concetto
di povertà ha subito nel corso dei tempi.
Oggi non si intende più povero solo chi e’ privo dei mezzi di
sussistenza, ma anche colui che si trova, in condizione di povertà
affettiva, fisica, ecc.
Il Consiglio di Amministrazione ritiene quindi opportuno, pur
mantenendo come prioritaria la finalità originaria, una modifica
dello Statuto che estenda la beneficenza e l’assistenza ad una più
ampia categoria di soggetti.
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